Scade il 31 marzo 2025, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per le imprese italiane, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni provocati da eventi catastrofali.
L’obbligo nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese italiane di affrontare eventi naturali estremi, promuovendo una gestione preventiva del rischio.
Soggetti assicurati
L’obbligo riguarda:
- tutte le aziende con sede in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
- Imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia;
- Sono esclusi gli imprenditori agricoli in quanto continuano a beneficiare del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni meteoclimatici previsti dalla Legge di Bilancio 2022;
- Sono esclusi i liberi professionisti.
Beni assicurati
La copertura riguarda le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui:
- Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
- Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
- Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
- Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.
Eventi coperti
Devono essere coperti i seguenti eventi naturali:
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Terremoti e frane.
Premio assicurativo
Il premio è calcolato in base a:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Scoperto a carico dell’assicurato
Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Massimali di indennizzo
Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente.
Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, con massimali proporzionati alla superficie.
Accesso a contributi pubblici
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali.
Disposizioni transitorie
Le polizze esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.
