Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 302 dello scorso 31 dicembre) il decreto-legge n. 200/2025, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Rinvio al 01 gennaio 2027 dei Testi unici tributari
I commi da 1 a 5 dell’articolo 4 del decreto in esame, rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze” rinviano rispettivamente al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione dei testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); dei tributi erariali minori (comma 2); della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in tema di versamenti e di riscossione (comma 4) e di quello in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Proroga al 30 aprile 2026 dell’adeguamento del capitale sociale per i concessionari della riscossione dei tributi locali
Sempre l’articolo 4, al comma 12, interviene sul fronte della riscossione degli enti locali, concedendo una nuova finestra temporale agli operatori già presenti sul mercato. Nello specifico la disposizione proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i soggetti iscritti al 1° gennaio 2020 all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, devono adeguare il proprio capitale sociale per poter continuare a svolgere l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.
Esteso fino al 31 dicembre 2027 il recupero degli aiuti di Stato
L’articolo 52 della legge n. 234/2012 ha istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 15, comma 4, del Dl in esame, interviene sull’intervallo temporale previsto per il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria dei suddetti aiuti, spostando in avanti il termine per le notifiche degli atti impositivi. Nello specifico è esteso al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2025 – il perimetro dei periodi di imposta per i quali possono essere notificati gli atti di recupero, in caso di mancato rispetto da parte delle Autorità responsabili degli obblighi di registrazione nei registri nazionali degli aiuti.
Dal 01 gennaio 2025 Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, proroga termini presentazione atti di aggiornamento per gli intestatari catastali
All’articolo 16, rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, il comma 3 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Tale ultimo articolo ha previsto che gli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, maxi-caravan eccetera) ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.
Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le polizze catastrofali per alcune imprese
gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
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- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive.
L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha le seguenti tempistiche:
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- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
Proroga al 31 dicembre 2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI.
Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
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- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
Proroga fino al 30 settembre 2026 delle assemblee societarie da remoto.
Il decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
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- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave.
Estesa fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco.
Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)
a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi e l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada.
