Rottamazione-quater

Rottamazione-quater salvagente fino al 30 aprile 2025 per i contribuenti decaduti

 

Entro il 30 aprile 2025 i contribuenti che non hanno rispettato il piano dei pagamenti rateali della rottamazione-quater avranno una nuova chance per essere riammessi alla procedura e non perderne i relativi benefici.

Nel corso della conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 202/2024), il Senato ha riaperto, per i contribuenti già decaduti, la possibilità di aderire alla rottamazione-quater: istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 per definire in via agevolata le cartelle relative a carichi di ruolo posti in riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, previo pagamento delle sole imposte con stralcio integrale degli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni.

 

Milleproroghe: le novità sulla rottamazione

Con l’art. 3-bis del Milleproroghe è stata introdotta una sorta di remissione in bonis per tutti coloro che non hanno versato tempestivamente o integralmente una delle prime sei rate previste dall’originario piano di ammortamento della rottamazione-quater – la cui settima rata, invece, dovrà essere versata entro il prossimo 28 febbraio dai debitori ancora in regola con i pagamenti ed anche da quelli che vogliono ottenere la remissione in bonis.

 

Da un punto di vista procedurale la nuova norma prevede che:

1) limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’art. 1 c. 235 L. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima presentando la relativa istanza entro il 30 aprile 2025;

2) la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata con modalità telematiche che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 202/2024;

3) il versamento delle somme dovute, sulle quali saranno calcolati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, dovrà essere effettuato alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,

oppure

  • nel numero massimo di dieci rateperiodiche consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

4) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse saranno comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Per quanto non espressamente previsto dal menzionato art. 3-bis, si applicheranno le medesime regole già previste dalla L.197/2022 per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, tra cui è utile ricordare:

  • la possibilità di pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e gli interessi;
  • l’inibizione dell’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell’ 28-tere dell’art. 48-bis DPR 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • l’omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento degli importi dovuti comporterà l’inefficacia dell’intera procedura con perdita di tutti i benefici.