Consiglio dei Ministri n. 131 del 12 giugno 2025
Un nuovo decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia fiscale:
- Misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo:
- deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili;
- deducibilità delle spese di rappresentanzache è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili anche se sostenute all’estero.
- Dichiarazione redditi per il periodo di imposta 2024, si chiarisce che:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioniin associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
- Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, si introducono misure di semplificazionerelative a:
- calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
- determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoroeliminando il riferimento alle società collegate;
- calcolo del regime per le società estere controllate(CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.
- Per quanto concerne l’IVA:
- a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. Il decreto chiarisce che la disapplicazione dello split paymentsi basa sul momento di emissione della fattura, non su quello dell’effettuazione dell’operazione. Pertanto, anche operazioni realizzate prima del 1° luglio ma fatturate successivamente saranno soggette al regime IVA ordinario.
- Estensione del reverse charge nei settori appalti, logistica e trasporti. Il decreto interviene anche sull’ambito applicativo del reverse chargeprevisto dall’art. 17 del DPR 633/1972. Viene soppresso il vincolo legato all’utilizzo prevalente di manodopera e dei beni strumentali del committente, ampliando così il campo di applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni rese nel settore del trasporto e della logistica, indipendentemente dalla struttura contrattuale.Tuttavia, l’estensione resta sospesa in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.
- Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento delle Imposte, per i soggetti ISA e forfetari:
- saldo 2024 e primo acconto 2025, al 21 luglio 2025(anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 (anziché 31 luglio 2025) con maggiorazione dell’0,4%.
- Il decreto legge prevede inoltre ulteriori proroghe rilevanti:
– I Comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote IMU per il 2025 avranno tempo fino al 15 settembre 2025 per approvare le delibere secondo i parametri standard previsti dal prospetto del federalismo fiscale.
– Le imprese operanti in più Stati potranno contare su una proroga al 31 ottobre 2025 per presentare la documentazione relativa al disallineamento da ibridi, utile a evitare sanzioni fiscali. La scadenza era precedentemente fissata al 30 giugno.
– Infine, vengono considerate tempestive le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP con scadenza il 31 ottobre 2024, se presentate entro l’8 novembre 2024, evitando l’applicazione di sanzioni. Tuttavia, non sarà ammesso alcun rimborso per chi ha già proceduto con ravvedimento operoso.
