Concordato preventivo biennale 2025 e 2026

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione dei dati necessari alla formulazione e all’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Tale misura attua quanto previsto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto il CPB come nuovo strumento di collaborazione tra Fisco e contribuenti.

Si ricorda che, possono aderire al Concordato 2025-2026, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

I soggetti interessati, ossia imprese e lavoratori autonomi, possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 mediante invio telematico del modello “CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del 9 aprile 2025 entro il 30/09/2025.

È bene ricordare che, sebbene la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 possa essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, il termine per aderire al concordato preventivo biennale, o per revocarne l’adesione, è fissato al 30 settembre 20250.

Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali

Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate:

  • 10% per punteggi ISA ≥ 8,
  • 12% per punteggi da 6 a 8,
  • 15% per punteggi < 6.

Superata la soglia di 85.000 euro di differenziale, scatta l’aliquota IRPEF del 43% (o IRES del 24%) sulla quota eccedente.

L’adesione al CPB garantisce importanti benefici premiali, tra cui:

  • esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza);
  • esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP);
  • esclusione da studi di settore, presunzioni semplici e accertamenti sintetici.
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Cause di esclusione dal CPB: tutte le ipotesi

Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi temporali:

Cause riferite al triennio precedente

Non può accedere al CPB chi:

  • non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
  • ha condanne (irrevocabili) o patteggiamenti superiori a due anni per:
    • reati tributari (D.Lgs. 74/2000);
    • falsità in bilancio (art. 2621 c.c.);
    • riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).

La dichiarazione dell’assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)

Escluso chi ha:

  • Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione. Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi. Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento.
  • Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.

Cause riferite all’anno in corso (2025)

  • Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
  • Operazioni straordinarie:
    • fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda,
    • modifiche della compagine sociale con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
  • Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti:
    • se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa). Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.

 

Altre precisazioni

  • La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione.
  • La modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione.
  • Le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si fanno solo sulla società.

Trasformazioni societarie e fitto d’azienda: casi particolari

Un ulteriore caso particolare riguarda le trasformazioni societarie se avvenute nell’anno precedente all’adesione al concordato (2024), prevedono l’esclusione dagli ISA e quindi anche dal CPB, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 109/2025). Tuttavia, la trasformazione non costituisce motivo di cessazione se avviene durante la vigenza del biennio concordatario (FAQ 28/1/2025).

Per quanto riguarda il fitto d’azienda, le istruzioni ISA 2025 specificano che, in caso di affitto dell’unica azienda, ci si trova in una situazione di “non normale svolgimento dell’attività”. Se tale fitto avviene nel 2024, la mancata applicazione degli ISA comporta l’impossibilità di ricorrere al concordato per il 2025-2026. Se invece l’affitto viene disposto durante la vigenza del biennio di accordo, la cessazione degli effetti del CPB si verifica soltanto qualora i redditi effettivi risultino inferiori a quelli concordati di oltre il 30% (art. 4 D.M. 15/6/2024; art. 19 D.Lgs. 13/2024).

Esempi applicativi

  • Società che effettua una scissione nel 2024: non potrà aderire al concordato biennale 2025-2026.
  • Società che trasforma la propria forma giuridica nel corso del concordato: può continuare, salvo altre cause di cessazione.
  • Fitto dell’unica azienda nel 2024: preclude l’accesso al CPB per il biennio successivo.
  • Fitto avvenuto nel 2025, con riduzione dei redditi oltre il 30% rispetto al concordato: determina la cessazione del CPB.

In sintesi, l’analisi delle operazioni straordinarie è fondamentale per valutare la possibilità di accesso e la continuità del concordato preventivo biennale, tenendo in debita considerazione tutte le novità normative e le principali indicazioni di prassi intervenute fino ad oggi.

Cause di cessazione anticipata del CPB

La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.

Cessazione o modifica dell’attività

  • Cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta.
  • La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA.

Presenza di circostanze eccezionali

Il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%:

  • del reddito d’impresa/lavoro autonomo;
  • del valore della produzione netta IRAP, rispetto agli importi concordati.
  • Eventi rilevanti:
  • Calamità naturali con stato d’emergenza,
  • Inagibilità dei locali o perdita scorte,
  • Impossibilità di esercitare l’attività,
  • Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale,
  • Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali.

Adesione al regime forfetario

Se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa.

Operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale

  • Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda;
  • Aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie).

Non costituisce causa di cessazione:

  • Il semplice cambio di quote tra i soci già presenti;
  • Il passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa.

Ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati

  • Se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.

Esempio: superamento della soglia ISA di 5.164.569 € → cessazione se si supera 7.746.853 €.

Mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate

Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025):

  • Se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB;
  • Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.

Effetti della cessazione

  • Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento;
  • Non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.);
  • L’eventuale differenza tra reddito concordato e reddito effettivo torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.

 

Ravvedimento speciale

 

Via libera dal ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023 per i contribuenti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2025- 2026.

Mediante l’inserimento del nuovo articolo 12-ter del DL n. 84/2025, di fatto viene riproposta una nuova edizione della sanatoria già sperimentata l’anno scorso in sede di previsione dell’istituto in commento (CPB), facendo slittare in avanti i termini temporali.  

Accettando la proposta dell’Agenzia delle Entrate, lavoratori autonomi e professionisti potranno chiudere i conti arretrati con il Fisco per gli anni dal 2019 al 2023 (non i debiti).

Chi aderirà al concordato fiscale per la prima volta nel biennio 2025-2026, avrà la possibilità di porre al riparo dall’attività accertativa le annualità comprese tra il 2019 e il 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP con un minimo di euro 1.000,00 per ogni anno di adesione.

Chi invece ha già aderito l’anno scorso al CBP, potrà sanare il 2023.

 

Per chi fosse interessato si prega contattare lo Studio dal 01 settembre 2025.