Incentivi all’autoimpiego

Illustrazione digitale di un giovane freelance che lavora da casa con partita IVA, rappresentazione visiva dell’autoimpiego seguita da uno studio commerciale.

Destinatari e requisiti

L’agevolazione spetta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 annidi età e che:
– avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
– assumano lavoratori a tempo indeterminato che, alla data della assunzione, non abbiano compiuto i 35 annidi età.

Tipologia di contratto

Per la durata di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti:
– assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025;
– che alla data di assunzione non abbiano compiuto 35 anni di età.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Validità temporale

Le attività imprenditoriali devono essere avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono avvenire dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
La validità dell’incentivo non è prevista oltre il 31 dicembre 2028.

Condizioni di accesso

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri attuativi.
L’incentivo è soggetto ad autorizzazione della Commissione europea.

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’agevolazione ha una durata massima di 36 mesi.
Al fine della fruizione dell’incentivo sarà necessario tenere conto dei limiti di spesa definiti nel Decreto.
In aggiunta, per l’avvio dell’impresa, è possibile richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Cumulabilità

L’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).


Riferimento normativo
Art. 21, D.L. 60/2024