Riordino spese detraibili – redditi 2025
I chiarimenti nella circolare 6/E, pubblicata il 29 maggio 2025, che commenta il riordino delle detrazioni previste dalla legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tale disposizione ha introdotto, a partire dal 01 gennaio 2025, un tetto di importo agli oneri detraibili, che si applica sopra i 75.000,00 euro di reddito e varia al crescere del reddito e in funzione del numero dei figli a carico.
Sono esentate dal nuovo tetto le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e Pmi innovative. In caso di superamento del tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione. Per il calcolo delle soglie reddituali si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi (cedolare secca, mance, forfettari) e, per chi ha fatto il concordato biennale, vale il reddito effettivo. Rileva il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione, anche se solo per alcuni mesi.
Tra le novità applicabili dal 2025, a parte l’innalzamento del tetto delle spese scolastiche da 800,00 a 1.000,00 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da 1.000,00 a 1.100,00 euro, la parte del leone la fa il nuovo articolo 16-ter del Tuir. L’importo delle spese che i contribuenti con redditi sopra-soglia possono detrarre è determinato da una “griglia” di due fattori:
– il reddito complessivo (assunto al netto del reddito della prima casa);
– il numero dei figli a carico. Le soglie reddituali sono due:
– a 75.000,00 euro scatta il tetto di 14.000,00 euro;
– oltre 100.000,00 il plafond scende a 8.000,00 euro. Non tutti possono beneficiare dell’intero massimale, che è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più o almeno un figlio disabile.
Chi non ha figli a carico subisce una decurtazione del 50% del tetto, mentre la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico e all’85% con due.
Tabella di sintesi
| Reddito | Importo base | Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione | |||
| Nessun figlio a carico coefficiente 0,5 | Un figlio a carico coefficiente 0,7 | Due figli a carico coefficiente 0,85 | Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico coefficiente 1,0 | ||
| Superiore a 75.000 e fino a 100.000 euro | 14.000,00 | 7.000,00 | 9.800,00 | 11.900,00 | 14.000,00 |
| Oltre i 100.000 euro | 8.000,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | 6.800,00 | 8.000,00 |
Spetta al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali utilizzare, infatti le varie spese rientranti nel plafond possono dare, a parità di onere sostenuto, detrazioni differenti. Nel compilare la dichiarazione dei redditi, quindi, i contribuenti – e i professionisti che prestano loro assistenza fiscale – dovranno porre particolare attenzione nella scelta del “mix” di oneri da conteggiare, allo scopo di minimizzare l’impatto restrittivo delle nuove disposizioni. Per calcolare il numero dei figli a carico, fermo restando il rispetto del requisito reddituale, la circolare precisa che basta che siano a carico anche solo per una parte dell’anno a cui si riferisce la spesa e, in virtù del comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, i figli rilevano anche se non si gode della relativa detrazione, perché sostituita dall’assegno unico.
